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Art. 1 - La "SOCIETA' ITALIANA di UROLOGIA PEDIATRICA - S.I.U.P.", ha lo scopo di favorire il progresso dell'arte e della scienza urologica nel campo pediatrico, promuovere e mantenere il più elevato standard nella qualità del trattamento delle affezione dell'apparato uro-genitale erogato ai bambini in Italia, tutelare il prestigio e gli interessi della chirurgia e urologia pediatrica e dei suoi cultori, facilitare i rapporti di colleganza e lo scambio di idee tra i chirurghi urologi pediatri.
LA SOCIETA' E' RETTA DAL PRESENTE STATUTO E DALL'ALLEGATO REGOLAMENTO.

Art. 2 - La "SOCIETA' ITALIANA di UROLOGIA PEDIATRICA - S.I.U.P." ha sede in Vicenza, presso la Divisione di Chirurgia pediatrica AUSL 6 - Ospedale San Bortolo.

Art.3 - La società non ha scopo di lucro. Sono espressamente escluse finalità sindacali. La società non potrà svolgere attività imprenditoriale o di partecipazione alle stesse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Art. 4 - L'Associazione ha come scopo un'attività promozionale tendente al progresso scientifico nel settore della prevenzione, della diagnosi e della terapia delle malattie e delle malformazioni dell'apparato genito-urinario in età pediatrica. Potrà anche curare la istituzione e gestione di corsi di aggiornamento professionale. Per il proseguimento del suo scopo l'Associazione potrà svolgere e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria.

Art.5 - La società ha come scopo:
svolgere un'attività promozionale tendente al progresso scientifico nel settore della prevenzione, della diagnosi e della terapia delle malattie e delle malformazioni dell'apparato genito-urinario in età pediatrica; ha inoltre per oggetto e persegue i seguenti scopi:
a) facilitare, con i modi che riterrà più opportuni, le imprese scientifiche rivolte all'insegnamento ed all'incremento della urologia pediatrica;
b) sviluppare linee guida etiche e di trattamento in ambito urologico pediatrico;
c) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa (E.C.M.) in ambito urologico pediatrico;
d) promuovere lo svolgimento di un "Convegno" con i caratteri del congresso nazionale della società a cadenza annuale o biennale;
e) rappresentare gli interessi della Urologia Pediatrica nelle Istituzioni scientifiche nazionali;
f) rappresentare l’Italia nelle Istituzioni europee e mondiali di Urologia Pediatrica;
g) supportare le attività atte a diffondere, presso le Istituzioni ed il Pubblico, una adeguata considerazione del ruolo della Urologia Pediatrica nella assistenza e nella ricerca, anche attraverso l'utilizzo dei normali mezzi di comunicazione e informazione quali, ad esempio: giornali, libri, periodici, riviste e mediante l'utilizzo dei più' moderni e sofisticati sistemi di comunicazione informatica, quali internet o posta elettronica e con quanti altri mezzi di comunicazione e diffusione si dovessero rendere utili e necessari nel futuro;
h) favorire la collaborazione con altre Associazioni che abbiano un interesse in campo urologo-pediatrico;
i) organizzare dibattiti, seminari, tavole rotonde;
l) istituisce borse di studio;
m) gestire ed organizza corsi e scuole di perfezionamento per la formazione di personale medico e paramedico.
La società persegue inoltre le seguenti finalità istituzionali:

 

  • collaborazione con il ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli atri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
  • elaborazione di linee giuda in collaborazione con l'agenzia per i servizi sanitari regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M;
  • promozione di trials di studio e di ricerca scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e/o associazioni scientifiche italiane o estere nell'ambito dell'urologia pediatrica o di specialità ad essa strettamente correlate. Sono previsti sistemi di verifica del tipo e della qualità dell'attività svolta.

n) Ad intrattenere proficui contatti con Società e Gruppi, italiani ed Esteri, operanti nell'ambito della Urologia pediatrica o di specialità ad essa strettamente connesse, ricercando la possibilità di organizzare, in collaborazione, con cadenza biennale o triennale, riunioni internazionale. La segreteria scientifica di ogni riunione è costituita dai componenti il Consiglio direttivo, cui spetta la selezione delle relazioni e delle comunicazioni.
Il Consiglio direttivo svolgerà ogni attività diretta alla pubblicazione degli atti del Congresso e relative relazioni e comunicazioni.
La società potrà inoltre compiere, nell'ambito, nello spirito e con le finalità di cui all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che fossero ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Il finanziamento delle attività sociali avverrà solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei soci e/o degli enti pubblici e privati, ivi compresi contributi della case farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.
La Società Italiana di Urologia Pediatrica può avere per delibera del Consiglio direttivo un organo ufficiale scelto fra le riviste di urologia e chirurgia pediatrica di rilievo a carattere nazionale o internazionale.

Art.6 - Sono Organi della Società Italiana di Urologia Pediatrica:

 

  • l'Assemblea Generale dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • i Revisori dei Conti.

I compiti, la durata delle cariche e le incompatibilità dei vari organi sono stabiliti dal presente statuto e dall'allegato regolamento. E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

Art. 7 - La Società comprende:

  • Soci ordinari;
  • Soci onorari;
  • Soci sostenitori, costituiti da persone fisiche, società, enti ed associazioni o loro legali rappresentanti che, allo scopo di sostenere l’attività della Società, contribuiscono alle spese necessarie per l’attività della Società stessa.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui entità sarà determinata dal Regolamento.

Art. 8 - Possono far parte della Società, in qualità di Soci ordinari, senza limitazioni di sorta, i laureati in Medicina e Chirurgia da non meno di 3 (tre) anni, specialisti in chirurgia pediatrica o urologia, che svolgono un'evidente attività, di carattere pratico e scientifico, nel settore dell'urologia pediatrica.
Il possesso del diploma di specialità non è indispensabile qualora i candidati possano dimostrare di avere svolto e di svolgere una rilevante attività, di carattere pratico e scientifico, nell'ambito diagnostico e/o terapeutico connesso, per diversi simili aspetti, alla patologia dell'apparato urinario e genitale in età pediatrica.

Art. 9 - Le domande di coloro che aspirano a divenire Soci devono essere indirizzate alla Presidenza ed accompagnate da brevi notizie relative ai titoli dell'aspirante. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei Soci. Le domande non accettate non potranno essere ripresentate prima che siano trascorsi due anni dal rifiuto da parte del consiglio direttivo.

Art. 10 - La nomina a Socio Onorario può essere conferita dall'Assemblea Generale, su designazione del Consiglio Direttivo, a personalità italiane e straniere di chiara fama, clinica e scientifica, nel campo della Chirurgia Pediatrica.

Art. 11 - Vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e con diritto di voto per tutti gli associati per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonchè per la nomina degli Organi Direttivi, e comunque per tutto quant'altro.

Art. 12 - La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per esclusione;
c) per morte.
L'esclusione dall'associazione è pronunziata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione, o che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione; è anche pronunziata nel caso di morosità di almeno tre anni nel pagamento delle quote sociali.
Art. 13 -La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un tesoriere e quattro consiglieri. Il Consiglio direttivo è composto dai suddetti numero otto membri liberamente nominati dall'assemblea secondo il principio del voto per capi a scrutinio segreto. L'assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario il Tesoriere e gli altri quattro consiglieri. Al fine di assicurare continuità, dovrà essere nominato Presidente il socio che abbia rivestito nel biennio precedente la carica di Vice-Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica un biennio ed i suoi membri sono rieleggibili, fino a un massimo di due mandati consecutivi, con deroga per un altro biennio per il Vice-Presidente che diventa Presidente. In caso di dimissioni o decesso di un suo componente, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque due volte l'anno su convocazione del Presidente, rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluso soltanto quanto per legge o statuto è di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo presiede alle sorte della società, ne amministra le sostanze, cura la pubblicazione degli atti e adempie statuto per attuare gli scopi della società.

Art. 16 - Il Presidente del Consiglio direttivo ha la firma e la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente rappresenta la società, convoca e dirige le riunioni del Consiglio direttivo e le assemblee, e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali. In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri spettano al Vice-Presidente.

Art. 17 - La gestione amministrativa è affidata al Segretario mentre la gestione contabile è affidata al Tesoriere; il Segretario ed il Tesoriere operano su direttiva del Presidente e del Consiglio direttivo.

Art. 18 - La Società tiene adunanze amministrative e scientifiche e Congressi nell'epoca e con norme che saranno stabilite dal Regolamento. Potranno essere indette Assemblee straordinarie quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il 20% (venti per cento) dei Soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Art. 19 - L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio di ogni anno. I Revisori dei Conti riferiscono sull'andamento della Amministrazione.

Art. 20 - I revisori dei conti sono nominati liberamente dall'assemblea secondo il principio di voto per capi a scrutinio segreto. L'assemblea provvede anche a nominare tra di essi il Presidente. I revisori dei conti durano in carica un biennio e sono rieleggibili. I revisori dei conti controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, ed accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Art. 21 -  Il patrimonio della Società è formato con i contributi dei Soci, con i proventi eventuali della stampa, con donazioni e lasciti che possono pervenire alla Società. I beni della Società debbono essere iscritti in speciali inventari. Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di Amministrazione, per le spese delle adunanze, per le spese di pubblicazione degli Atti e per l'incoraggiamento alla pubblicazione di lavori scientifici ed opere didattiche e per la promozione della società. Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti possono essere impiegate in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di Risparmio o presso Istituti di Credito designati dal Presidente della Società.

Art. 22 - Su proposta del Consiglio Direttivo o di dieci Soci che ne facciano richiesta, l'Assemblea può revocare la nomina di un Socio di qualsiasi categoria, che si sia reso indegno o comunque incompatibile con gli interessi del sodalizio. Il Socio cui è chiesta l’espulsione può chiedere di giustificarsi davanti all'Assemblea.

Art. 23 - E' fatto obbligo alla società di redigere il bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dall'assemblea.

Art. 24 - Lo scioglimento della Società Italiana di Urologia Pediatrica deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento verrà devoluto ad altra società e/o associazione scientifica.

REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ' SOCIETA' ITALIANA di UROLOGIA PEDIATRICA - S.I.U.P." ORGANIZZAZIONE (ART. 1-4)

Art. 1 - La "SOCIETA' ITALIANA di UROLOGIA PEDIATRICA - S.I.U.P." persegue gli scopi e le finalità di cui agli articoli 1 e 3 dello Statuto approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, organizzando la sua attività ai sensi del presente Regolamento.

Art. 2 - L'iscrizione alla Società Italiana di Urologia Pediatrica è ammessa per tutti i laureati in Medicina e Chirurgia da non meno di 3 (tre) anni, specialisti in chirurgia pediatrica o urologia, che svolgono un'evidente attività, di carattere pratico e scientifico, nel settore dell'urologia pediatrica.
Il possesso del diploma di specialità non è indispensabile qualora i candidati possano dimostrare di avere svolto e di svolgere una rilevante attività, di carattere pratico e scientifico, nell'ambito diagnostico e/o terapeutico connesso, per diversi simili aspetti, alla patologia dell'apparato urinario e genitale in età pediatrica.
La domanda di ammissione verrà esaminata dal Consiglio direttivo il quale valuterà l'idoneità del richiedente e deciderà sulla sua ammissibilità alla associazione. L'iscrizione è perfezionata dal versamento della quota sociale. L'iscrizione dà diritto alla partecipazione attiva alla vita della Società, alle votazioni nelle riunioni amministrative e alla eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 3 - Sono Organi della Società Italiana di Urologia Pediatrica:
  • l'Assemblea Generale dei soci;
  • il Consiglio Direttivo composto di otto membri, di cui uno assume la Presidenza della Società, compreso il Segretario ed il tesoriere;
  • i Revisori dei Conti.
I compiti, la durata delle cariche e le incompatibilità dei vari organi sono stabiliti dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 - La società può avere un organo ufficiale.
Il Consiglio Direttivo può designare i propri rappresentanti in seno al Comitato Editoriale dell’Organo ufficiale, nel caso di sua esistenza tra i Soci di particolare prestigio e caratura scientifica. Tali rappresentanti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
 

COMPOSIZIONE E COMPITI DEGLI ORGANISMI (ART. 5-19)

Art. 5 - L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Ordinari in regola con la quota associativa, dai Soci Onorari, dai Soci Ordinari e dai Soci sostenitori.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo:
a) in Riunione Ordinaria, in coincidenza con il Congresso Nazionale;
b)in Riunioni Straordinarie, a richiesta di almeno il 20% (venti per cento) dei Soci o su deliberazione del C.D. Presiede l'Assemblea il Presidente della Società, coadiuvato dal Vice-Presidente. Per ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, che andrà controfirmato dal Presidente e conservato con gli Atti ufficiali della Società.

Art. 7 - L'Assemblea Generale dei Soci è valida in presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il voto è sempre palese, per alzata di mano dei Soci presenti in aula, tranne che per la nomina dei componenti degli organi della società, la cui votazione è a scrutinio segreto. E' ammessa una sola delega per socio, che sarà consegnata al presidente ed è limitata agli argomenti all'ordine del giorno. La deliberazione di espulsione di un Socio, espletate le modalità di rito previste dal Regolamento, viene presa mediante votazione segreta a maggioranza dei voti validi, consegnati al Presidente secondo le modalità stabilite dal C.D.; è esclusa la delega.

Art. 8 - Il Referendum fra i Soci può essere indetto dal Consiglio Direttivo, anche mediante rete Internet, al fine di conseguire la più ampia partecipazione degli associati. Il referendum può essere deliberativo o consultivo. Le modalità di svolgimento sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assunte per referendum sono valide quando le risposte superano il 50% (cinquanta percento) degli iscritti aventi diritto.
La deliberazione di espulsione di un Socio non può essere assunta per referendum. Non possono essere assunte per referendum la nomina delle cariche sociali, l'approvazione del bilancio, le modifiche dello statuto sociale e del regolamento, lo scioglimento dell'associazione.

Art. 9 - L'Assemblea discute e delibera su tutte le questioni inerenti la vita associativa. L'ordine del giorno dei lavori è disposto dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, o a richiesta di almeno dieci Soci, e deve essere fornito ai Soci prima dell'inizio dei lavori. In corso di discussione possono essere presentati argomenti, anche da un solo Socio, purché ammessi con voto preliminare a maggioranza assoluta dall'Assemblea ed attinenti ai punti in discussione.
L'Assemblea assume decisioni su tutte le questioni atte a conseguire lo scopo di cui agli articoli 1 e 5 dello Statuto. Essa delibera a maggioranza assoluta su:
  • la sede del Congresso Nazionale e la nomina del Comitato Organizzatore;
  • la ammissione dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori;
  • la modifica dello Statuto e/o del Regolamento;
  • l'importo della quota sociale di iscrizione e annuale;
  • la costituzione di Sezioni di Specialità;
  • la costituzione di Sezioni Regionali;
  • l'approvazione del bilancio consuntivo;
  • la nomina del Consiglio Direttivo (con voto segreto) e dei Revisori dei Conti.
  • la ratifica dei Gruppi di studio.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice su:

1) la scelta dei temi congressuali;
2) ogni altra questione per cui il proponente o il c.d. o il presidente non richiedano espressamente la maggioranza assoluta.

Art. 10 - In mancanza del numero legale il Presidente, previa attesa di non oltre un'ora dall'orario stabilito, dichiara non avvenuta la Riunione e, a cura del Segretario, viene redatto processo verbale controfirmato dai membri del Consiglio Direttivo presenti. Indice quindi una nuova Assemblea, fissandone data e luogo.

Art. 11 -Il Consiglio Direttivo è costituito da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario un Tesoriere e da quattro consiglieri.
Il Vice-Presidente, per un mandato biennale, prende parte ai lavori del Consiglio Direttivo per poi assumere la presidenza nel biennio successivo.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i quattro consiglieri vengono eletti dall'Assemblea per votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno o al di fuori dei suoi componenti, ma tra i soci, un web master. Il Presidente non può essere rieletto nel biennio successivo alla scadenza dei quattro anni di mandato (due anni come Vice-Presidente e due anni come Presidente).
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 giorni, tranne i casi di indifferibile necessità.
Può essere convocato anche in via telematica e tenersi anche in video-conferenza.
Delibera su tutte le questioni inerenti la vita associativa, escluse quelle di specifica competenza dell'Assemblea Generale dei Soci.
Delibera la costituzione dei Gruppi di studio.
Controlla che siano rispettate le condizione per la presentazione dei contributi scientifici del Congresso nazionale; controlla che i contenuti scientifici dei contributi presentati abbiano effettiva valenza scientifica.
La partecipazione alle riunioni non dà luogo ad alcun emolumento eccetto il rimborso delle spese così come determinato dal Consiglio Direttivo.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti con diritto di voto, compreso il Presidente od il Vice-Presidente.
In caso di decadenza per dimissione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo restano in carica i Consiglieri superstiti con poteri di ordinaria amministrazione e con l'obbligo di convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo o la conferma dei membri nominati.

Art. 12 - Il Presidente è rappresentante legale della Società e svolge tutte le funzioni di cui allo Statuto. Il Vice-Presidente lo sostituisce nelle assenze o lo rappresenta per delega.

Art. 13 - Il Segretario, eletto ai sensi dello Statuto, prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto al voto; è responsabile della cura dei documenti e verbali della Società, rispondendo di ciò al Presidente, stila il verbale delle riunioni con brevi annotazioni sui singoli interventi e trascrive per intero le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, coadiuva il Presidente nel disbrigo delle pratiche amministrative e nella gestione della corrispondenza. Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere cura ed è responsabile di tutta la gestione finanziaria della Società, mediante la ordinata compilazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, esegue le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per l'aspetto finanziario, assume direttamente l'iniziativa di spese urgenti limitatamente ad oneri di cancelleria, di spese postali e di ogni altra esigenza indifferibile, in rapporto alla situazione di cassa, relaziona al Consiglio Direttivo od al Presidente, ogni volta che se ne faccia richiesta, incamerando gli eventuali proventi afferenti alla Società da terzi, istituendo un apposito capitolo nel bilancio; incamera le quote sociali, compilando ed aggiornando l'apposito registro; sollecita i soci morosi al pagamento delle quote arretrate; cura lo speciale inventario dei beni della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi della competenza di un web master, scelto fra i Soci, che è incaricato della gestione informatica della Società, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Segretario, il Tesoriere e il web master possono essere esonerati dall'incarico prima della scadenza, per irregolarità o negligprovvede alla relativa sostituzione.

Art. 16 - La Società viene rappresentata, presso gli Organismi Nazionali e Internazionali di cui faccia parte, da uno o più Delegati, scelti dal Consiglio Direttivo, fra i Soci regolarmente iscritti alla Società. Il numero dei Delegati e la durata dell'incarico sono definiti dai Regolamenti degli Organismi stessi.

Art. 17 - I Revisori dei Conti, due ordinari ed uno supplente, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, sulla base di una lista di nomi segnalati dal Consiglio Direttivo,, controllano i bilanci della Società e tutta l'amministrazione finanziaria, relazionando al Consiglio Direttivo, che ne informa l'Assemblea. Possono proporre suggerimenti o consigli per il miglioramento delle condizioni economiche della Società.

CONGRESSO NAZIONALE E RIUNIONI SCIENTIFICHE (ARTT. 19-30)

Art. 19 - La Società si riunisce in un Congresso Nazionale, da tenersi con cadenza annuale, o al massimo biennale, per solito in primavera salvo diverse esigenze. Durante i lavori del Congresso, possibilmente durante la prima giornata, sarà tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. Congressi Nazionali Straordinari possono essere indetti dal C.D., su istanza di almeno 20 Soci o per propria deliberazione.

Art. 20 - Il Congresso Nazionale viene organizzato, regolato e presieduto da un Comitato Organizzatore, dopo opportuna intesa con il Consiglio Direttivo, che ne dispone le modalità di svolgimento.

Art. 21 - L’assemblea elegge tra i soci che si offrono di organizzare il Congresso il Presidente del Congresso Nazionale, e propone il tema congressuale. La parte scientifica Congressuale è di pertinenza del Consiglio Direttivo La parte organizzativa ed amministrativa è a totale carico del Socio che organizza il Congresso e che di norma lo presiede. Il Socio organizzatore del congresso è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo che riguardano il Congresso.

Art. 22 - Svolgimento del Congresso Nazionale
Frequenza, sede, stuttura e durata del Congresso
Il Congresso Nazionale S.I.U.P. ha luogo in linea di massima una volta all’anno, per solito in primavera. La sede verrà prescelta dal Presidente del Congresso. Dovranno essere garantite strutture adeguate per l’espletamento delle varie attività congressuali. Il Congresso deve comprendere l’assemblea dei soci e la seduta amministrativa delle società e avrà la durata di 2 giorni. La quota di iscrizione al Congresso va in linea di massima concordata con il C.D. I lavori scientifici saranno svolti di regola in un’unica sala. Eccezione può essere costituita dalla esposizione dei Posters, che saranno però discussi in sala e alla proiezione di films e videotapes, che può essere effettuata in una sala apposita in modo continuativo o su richiesta. E’ auspicabile che al Congresso sia aggiunta una seduta dedicata al personale di assistenza non medico.

Art. 23 - Programma scientifico
Il programma scientifico è elaborato dal Consiglio Direttivo sulla base dei contributi inviati dai Soci entro la scadenza prefissata, secondo le norme prestabilite. Il programma scientifico può comprendere: comunicazioni, posters, videotapes, letture per invito, tavole rotonde. Se opportuno, il Consiglio Direttivo può indicare ai Soci temi di particolare interesse ed attualità su cui concentrare, se possibile, i contributi scientifici.
Il C.D. si riunirà entro 1 mese dalla scadenza di presentazione dei contributi e selezionerà, in base ad un punteggio delle copie anonime degli Abstracts, le Comunicazioni (e Posters) che saranno raggruppate per tema per elaborare il Programma Scientifico. Il programma scientifico deve in ogni caso preferenziare la partecipazionedell’uditorio, prevedendo sempre ampi spazi per la discussione.

Art. 24 - Comunicazioni libere
Dovrà essere garantito un numero sufficientemente elevato di comunicazioni. Le comunicazioni verranno raggruppate in diverse sezioni per i singoli argomenti.
Ogni seduta di comunicazioni sarà presieduta da moderatori, prescelti dal C.D. d’intesa con il Presidente del Congresso, in base alla loro competenza specifica relativa ai contributi scientifici della sessione. Sarà compito dei moderatori suscitare ed indirizzare la discussione.
A questo scopo ognuno di essi potrà ricevere in anticipo copia degli abstracts relativi alla seduta che dovrà presiedere.

Art. 25 - Posters
Possono essere previste una o più sessioni posters. Le dimensioni ed il numero dei posters verranno stabiliti di volta in volta dal Presidente del Congresso, secondo gli spazi disponibili. Devono comprendere un abstract dettagliato su: Scopo del Lavoro, Materiali e Metodi, Risultati, Conclusioni e non più di 5 voci bibliografiche.

Art. 26 - Conferenze magistrali
Di regola nel numero di una (massimo due), salvo eccezioni debitamente autorizzate dal C.D.; esse avranno la durata di 20-30 minuti Gli Oratori, prescelti fra esperti di chiara fama, verranno designati, su invito, dal Presidente del Congresso, in accordo col Consiglio Direttivo della S.I.U.P.

Art. 27 - Norme per la presentazione dei contributi scientifici
La richiesta per la presentazione di comunicazioni, posters, films e videotapes deve pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre e comunque entro tre mesi prima dell'evento congressuale. Esse debbono essere redatte sotto forma di un abstract dettagliato, su appositi formulari.
Devono essere inviate 1 copia completa dei nomi degli Autori ed Istituto di appartenenza e 10 copie anonime.
Gli abstract debbono essere esaurienti e sufficientemente esplicativi e contenere informazioni su: scopo del lavoro, materiale e metodo, risultati, conclusioni, bibliografia essenziale e personale sull'argomento.
Oltre alla carenza di contenuto scientifico, possono essere motivo di esclusione:
il mancato rispetto delle norme di redazione degli abstracts;
la carenza di dati circostanziati relativi ai risultati e comunque le espressioni. "
I risultati sono in corso di elaborazione" e similari;
E' opportuno che le eventuali voci bibliografiche non contengano i nomi degli Autori dell'abstract, per evitare una possibile identificazione.

Art. 28 - Premi e concorsi speciali
Allo scopo di incentivare il livello qualitativo dei contributi scientifici, la S.I.U.P. potrà mettere a disposizione alcuni Premi per le migliori comunicazioni o posters o videotapes.
I Premi S.I.U.P. verranno attribuiti, in numero da decidere in base alle disponibilità della Società, al miglior contributo scientifico presentato nel Congresso Nazionale .
Essi consistono nella iscrizione a carico della Società al Congresso Nazionale dell’anno successivo.
I Concorrenti che intendono partecipare devono:
  • avere età inferiore ai 40 anni
  • specificare al momento della presentazione dell’abstract la volontà di partecipare al Premio
  • sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo della Società il lavoro scientifico 1 mese prima dello svolgersi del Congresso
  • presentare in prima persona il lavoro scientifico in sede congressuale.

Il Consiglio Direttivo provvederà in sede di Congresso a nominare una Commissione che valuterà i contributi scientifici proposti.

INIZIATIVE CULTURALI

Art.29 - Patrocinio S.I.U.P.
La S.I.U.P. può concedere il patrocinio a congressi, convegni o incontri scientifici organizzati da altre Società o da singoli Dirigenti Ospedalieri o Docenti Universitari, su argomenti attinenti alla diagnosi e terapia delle malattie e malformazioni dell’apparato uro-genitale in età pediatrica.Le regole per ottenere il patrocinio della SIUP sono le seguenti:
- Le richieste di Patrocinio devono pervenire in forma scritta al Presidente, unitamente al programma dettagliato dell’evento da patrocinare.
- L’evento scientifico da patrocinare deve preferibilmente avere tra i suoi promotori un socio S.I.U.P. e deve prevedere il coinvolgimento della Società.
- Il Presidente, verificata la congruenza dell’evento da patrocinare con gli obbiettivi della S.I.U.P. delibera in merito al patrocinio, in accordo con il Consiglio Direttivo.
- Il Patrocinio comporta l’autorizzazione a far uso del nome e del simbolo della società con indicazione “con il patrocinio della S.I.U.P.”.
- Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

Art. 30 - Corsi di Aggiornamento
Il Consiglio Direttivo potrà organizzare nell’arco dell’anno sociale Corsi o Convegni di aggiornamento e Meetings su temi di attualità, invitando alcuni fra i più noti esperti italiani o stranieri campi di interesse. Tali Corsi o Convegni prevedono una quota di iscrizione ed il rilascio di un diploma per ogni partecipante. E’ auspicabile siano promosse anche altre iniziative didattiche nell’ambito della urologia pediatrica sia sotto forma di riunioni scientifiche che di aggiornamento dei singoli. Protocolli di Studio Il Comitato Direttivo può contribuire con i Soci proponenti all’elaborazione e successiva raccolta dati di protocolli su argomenti specifici. Corsi per infermieri E' auspicabile, a latere del Congresso Nazionale, che sia previsto un aggiornamento su temi specifici di assistenza in Urologia Pediatrica. Rapporti con altre Società E' auspicabile che vengano organizzate riunioni e protocolli di studio anche con rappresentanti di altre Società Scientifiche.

ARTICOLAZIONE DELLA SOCIETÀ (ART. 31-40)

Art. 31 - All'interno della Società Italiana di Urologia Pediatrica è consentita la organizzazione di Gruppi di studio e delegazioni a livello regionale o interregionale.

Art. 32 - La nomina dei delegati regionali o interregionali è deliberata dalla Assemblea Generale, dopo proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 20 Soci, mediante maggioranza assoluta.

Art. 33 - La costituzione ed organizzazione di Delegazioni decentrate avviene su iniziativa di singoli Soci previa proposta al Consiglio Direttivo e approvazione da parte dell’Assemblea.

Art. 34 - L'organizzazione della Delegazione è affidata ad un comitato di 5 Soci eletti dagli iscritti alla Delegazione regionale o interregionale, dei quali uno assume la funzione di Coordinatore mediante votazione interna ed uno assume la funzione di Segretario, su delega del Coordinatore. Della attività della Delegazione sarà tenuto apposito registro.

Art. 35 - L'iscrizione alla Delegazione è volontaria ed avviene mediante domanda da inviare al Coordinatore. E' consentita l'iscrizione alla Delegazione anche ai non iscritti alla Società Italiana di Urologia Pediatrica, comunque interessati alla specialità. I non soci iscritti alle Delegazioni non sono eleggibili a nessuna carica sociale.

Art. 36 - Riunioni ed iniziative scientifiche della Delegazione possono essere organizzate dal Comitato organizzativo della Delegazione al fine di favorire gli incontri tra i cultori della specialità; di ciò deve dare opportuna informativa al Consiglio Direttivo, che deve approvare l'iniziativa, e a tutti gli iscritti alla Società.

Art. 37 - In sede di Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia Pediatrica sarà tenuta l'Assemblea degli iscritti alla Delegazione, per la discussione e la deliberazione di decisioni di interesse generale e per l'elezione ed il conferimento delle cariche sociali, che avranno la stessa durata delle cariche sociali della Società. Gli atti dell'Assemblea di Delegazione saranno sottoposti alldel Consiglio Direttivo, che potrà esercitare il diritto di veto.

Art. 38 - Articolo 38 E' consentita l'organizzazione di Gruppi di studio costituiti da Soci interessati ad aspetti particolari della patologia, della metodologia e della tecnica urologica pediatrica, al fine di operare uno scambio di esperienze e di conseguire una più approfondita conoscenza dei problemi inerenti a temi specifici. L'iscrizione è volontaria e avviene mediante domanda da inviare al Presidente della Società. Il C.D., valutate le domande, delibera la costituzione del Gruppo di studio, attribuendo ad uno dei Soci proponenti il ruolo di Coordinatore.

Art. 39 - Il Gruppo di studio si riunisce periodicamente, su iniziativa del Coordinatore; alle riunioni, il cui calendario viene pubblicizzato attraverso il sito web della Società, possono partecipare tutti i Soci, senza l'obbligo di versare alcuna quota. Nell'ambito del Congresso Nazionale saranno assicurate 2 ore e sale adeguate per la riunione separata dei Gruppi di studio, cui il Comitato Organizzatore può affidare la discussione delle comunicazioni libere afferenti al tema del Gruppo.

Art. 40 - A cura del Gruppo di studio, o del Delegato regionale o interregionale o di singoli Soci possono essere organizzate, con il Patrocinio della Società, Riunioni Scientifiche o Corsi di Aggiornamento. La richiesta ufficiale di Patrocinio andrà indirizzata al Presidente, che la porterà all’Ordine del Giorno della prima Riunione utile del Consiglio Direttivo per la valutazione in merito alla concessione o meno da parte del Consiglio Direttivo stesso. Di dette iniziative sarà data adeguata informazione a tutti gli iscritti alla Società.

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL VICE-PRESIDENTE (ART. 41)

Art. 41 - In sede di Assemblea Generale, allo scadere dei due anni di carica, il Consiglio Direttivo provvede alla organizzazione della elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nomina quindi il seggio elettorale, composto dal Presidente e da due Scrutatori.
Gli organizzatori del Congresso appronteranno idonei locali per le operazioni di voto. Il seggio elettorale deve rimanere aperto almeno 4 ore.
Della Sede e degli orari di apertura e chiusura del seggio si deve dare informativa all'Assemblea anche a mezzo di locandine murali e con altri mezzi ritenuti opportuni per garantire l'effettiva informazione dei soci. Del seggio elettorale non possono far parte i componenti del Consiglio Direttivo ed i candidati.
La richiesta di essere inclusi tra i candidati sarà avanzata per iscritto al Presidente del seggio e sarà firmata dagli interessati.
Le candidature saranno trascritte su un singolo foglio, senza numerazione e seguendo l'ordine di presentazione. L'elenco verrà chiuso 2 ore prima dell'inizio delle votazioni e verrà esposto, nella sede delle votazioni, fino alla conclusione delle stesse. Di ciò si incarica il seggio elettorale. Gli elettori saranno ammessi alla votazione previo controllo della posizione contributiva.
A votazioni e scrutinio conclusi, il seggio elettorale redigerà processo verbale, che verrà consegnato al Presidente della Società per la pubblicizzazione nel corso dell'Assemblea.

QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI STRAORDINARI (ART. 42-44)

Art. 42 - Ciascun Socio è obbligato a versare la quota sociale ed eventuali contributi straordinari nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Socio moroso di tre annualità decade dalla Società.
Il Socio decaduto, che richieda la riammissione, può essere reintegrato nell’Albo dei Soci, previa valutazione e delibera favorevole del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento.
Il Socio moroso, anche di una sola annualità, non è eleggibile alle cariche sociali, né può votare. Per esigenze di cassa il Consiglio Direttivdi una annualità.

Art. 43 - Sono esenti dall'obbligo di versare le quote ordinarie e gli eventuali contributi straordinari i Soci Onorari e i Soci sostenitori. Sono ammesse le contribuzioni volontarie.

Art. 44 - Su proposta del Consiglio Direttivo, in rapporto alla situazione di cassa, o in esecuzione di disposizione dei Donatori per lasciti e contributi, l'Assemblea Generale può istituire Premi e Borse di studio. Le norme per l'assegnazione verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, così come la nomina di eventuali Commissioni per la scelta dei vincitori.

NORME FINALI

Art. 45 - Nessuna norma del Regolamento è derogabile.
Dette norme possono essere abrogate o modificate mediante votazione assembleare o per referendum con le maggioranze prescritte. Questo regolamento entra in vigore a decorrere dalla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea; sarà a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, e sarà inserito sul sito web della Società".